La circolare Inal n.22 fa chiarezza su un aspetto importante in materia di sicurezza sul lavoro. Ai lavoratori che hanno contratto l’infezione SARS-Cov-2, ovvero il virus Covid-19, sul luogo di lavoro, è riconosciuta la tutela infortunistica secondo il consolidato principio giuridico che equipara la causa virulenta alla causa violenta propria dell’infortunio. La circolare ribadisce, quindi, quanto stabilito dall’ 42, comma 2 del Decreto Cura Italia (Dl n. 18/20 convertito in legge n. 27/2020).
Le prestazioni Inail, nei casi accertati di infezioni da Coronavirus in occasione di lavoro, sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro, sempre che il contagio sia riconducibile all’attività lavorativa.
Il riconoscimento dell’origine professionale del contagio, però, non ha alcuna correlazione con la responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel contagio stesso. L’Inail a tal riguardo precisa che la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali contemplati nell’art. 1, comma 14, del Decreto Legge n. 33/20