Sono state pubblicate in Gazzette Ufficiale “Le integrazioni strutturali alla disciplina del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (ai sensi dell’articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)”.
SOSPENSIONE DELLE RATE DEL MUTUO – La sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per durata massima complessiva non superiore a:
- 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
- 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
- 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.
Fermo restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione può essere reiterata, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo.
CHI PUÓ USUFRUIRNE – L’ammissione ai benefici del Fondo è concessa ai lavoratori dipendenti sospesi dal lavoro ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.
I REQUISITI PER I LAVORATORI DIPENDENTI – Si può inoltrare domanda quando sia dimostrabile la:
- sospensione dal lavoro per almeno 3o giorni lavorativi consecutivi;
- riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE – Il richiedente deve allegare 📄 all’istanza di accesso al Fondo copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, o la richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito, o la dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro.
ZERO INTERESSI A CARICO DEL LAVORATORE 💶 – A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, sono rimborsati dal Fondo alle banche gli interessi compensativi, nella misura definita dall’art. 2, comma 478 della legge n. 244/2007, come modificato dall’art. 54, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
UNA DOMANDA FREQUENTE: “SERVE L’ISEE?” – Per l’accesso al Fondo NON è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
UNA DOMANDA FREQUENTE: “SE HO GIÁ USUFRUITO DI UNA SOSPENSIONE?” – Ai fini del rispetto del limite massimo dei 18 mesi del periodo di sospensione di cui all’art. 2, comma 4, lettera c) del DM 132/2010, non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.