Dichiarazione dei redditi “Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate garantita piena fruibilità anche ai percettori di sostegni al reddito”

“Con il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate viene sancita una interpretazione delle norme in materia fiscale che garantisce la piena fruibilità delle detrazioni anche ai percettori di disoccupazione agricola, cassa integrazione o Naspi”. Così il Segretario Generale della Uila Puglia, Pietro Buongiorno che continua: “Vi informiamo che l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 41/E del 4 giugno 2021 ha fornito un importante chiarimento che pone rimedio ad una problematica sorta in sede di compilazione di dichiarazioni dei redditi 2021 a valere sull’anno fiscale 2020, per i percettori dei sostegni al reddito elargiti dall’INPS.” Con la sopracitata nota l’Agenzia chiarisce l’indicazione del numero dei giorni per i quali spetta il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione fiscale per i titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati. Una misura fiscale introdotta a decorre dal 1 ° luglio 2020 che “pensionava”, di fatto, il bonus Irpef, ai più noto come bonus “Renzi”.
Nello specifico, il decreto legge 2/2020 in luogo del bonus di 80 euro ha introdotto un nuovo trattamento rapportato al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020 quantificato nella misura di 600 € per l’anno scorso e 1.200 € per il 2021. Al lavoratore spetta, tuttavia, l’onere di indicare, in dichiarazione, la ripartizione tra il 1° e 2° semestre dei giorni per i quali spettano le detrazioni. Nei modelli dichiarativi 2021 relativi all’anno d’imposta 2020, sono stati previsti due semestri al fine di determinare i benefici spettanti al contribuente ante e post 1° luglio 2020. Anche nel modello di Certificazione Unica 2021 è prevista l’indicazione del numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente riferiti a ciascuno dei due semestri, rispettivamente al punto 13 (“Primo semestre”) e al punto 14 (“Secondo semestre”). “L’Agenzia delle Entrate -continua Buongiorno- ha chiarito i criteri di ripartizione dei giorni nei modelli dichiarativi, qualora il contribuente nel 2020 sia stato percettore delle indennità quali Disoccupazione agricola, cassa integrazione o Naspi. Ha precisato che potrà essere computato in dichiarazione il numero di giorni indicato nelle CU INPS 2021, a prescindere dal riferimento ai semestri, consentendo al lavoratore il recupero di tutti i benefici spettanti. Pertanto nelle dichiarazioni dei redditi è possibile ripartire i giorni tra i due semestri anche difformemente rispetto a quanto certificato dall’INPS nella CU, purché il numero di giorni del primo semestre non ecceda i 182 (il 2020 è stato bisestile) e le 184 del secondo semestre.”