“Con il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate viene sancita una interpretazione delle norme in materia fiscale che garantisce la piena fruibilità delle detrazioni anche ai percettori di disoccupazione agricola, cassa integrazione o Naspi”. Così il Segretario Generale della Uila Puglia, Pietro Buongiorno che continua: “Vi informiamo che l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 41/E del 4 giugno 2021 ha fornito un importante chiarimento che pone rimedio ad una problematica sorta in sede di compilazione di dichiarazioni dei redditi 2021 a valere sull’anno fiscale 2020, per i percettori dei sostegni al reddito elargiti dall’INPS.” Con la sopracitata nota l’Agenzia chiarisce l’indicazione del numero dei giorni per i quali spetta il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione fiscale per i titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati. Una misura fiscale introdotta a decorre dal 1 ° luglio 2020 che “pensionava”, di fatto, il bonus Irpef, ai più noto come bonus “Renzi”.
Nello specifico, il decreto legge 2/2020 in luogo del bonus di 80 euro ha introdotto un nuovo trattamento rapportato al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020 quantificato nella misura di 600 € per l’anno scorso e 1.200 € per il 2021. Al lavoratore spetta, tuttavia, l’onere di indicare, in dichiarazione, la ripartizione tra il 1° e 2° semestre dei giorni per i quali spettano le detrazioni. Nei modelli dichiarativi 2021 relativi all’anno d’imposta 2020, sono stati previsti due semestri al fine di determinare i benefici spettanti al contribuente ante e post 1° luglio 2020. Anche nel modello di Certificazione Unica 2021 è prevista l’indicazione del numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente riferiti a ciascuno dei due semestri, rispettivamente al punto 13 (“Primo semestre”) e al punto 14 (“Secondo semestre”). “L’Agenzia delle Entrate -continua Buongiorno- ha chiarito i criteri di ripartizione dei giorni nei modelli dichiarativi, qualora il contribuente nel 2020 sia stato percettore delle indennità quali Disoccupazione agricola, cassa integrazione o Naspi. Ha precisato che potrà essere computato in dichiarazione il numero di giorni indicato nelle CU INPS 2021, a prescindere dal riferimento ai semestri, consentendo al lavoratore il recupero di tutti i benefici spettanti. Pertanto nelle dichiarazioni dei redditi è possibile ripartire i giorni tra i due semestri anche difformemente rispetto a quanto certificato dall’INPS nella CU, purché il numero di giorni del primo semestre non ecceda i 182 (il 2020 è stato bisestile) e le 184 del secondo semestre.”