Le aziende che vogliono ricorrere alle ulteriori 18 settimane di Cig con causale Covid, previste dal “Dl Agosto”, dovranno versare un contributo in base allo stipendio del lavoratore per le ultime 9. Requisito fondamentale: una riduzione del fatturato sotto al 20% nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
A precisarlo l’Istituto nazionale della previdenza sociale che ha inoltre ricordato ai datori di lavoro che questi possono accedere ai nuovi trattamenti (Cig, Cigo, assegno ordinario e Cisoa per l’agricoltura) indipendentemente dal ricorso e dall’effettivo utilizzo degli ammortizzatori nel primo semestre del 2020. Il dl Agosto, infatti, “ridetermina il numero massimo di settimane richiedibili entro il 31 dicembre 2020 (fino a 18 settimane complessive), azzerando il conteggio di quelle richieste e autorizzate per i periodi fino al 12 luglio 2020“.
I periodi di integrazione, già richiesti e autorizzati dopo il 12 luglio 2020, sono automaticamente attribuiti alle prime 9 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Le imprese che invece nel 2020 hanno sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza Covid-19, ha esplicitato l’Inps, possono richiedere la cig per una durata massima di nove settimane, per periodi che vanno dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, incrementate di ulteriori 9 settimane.
I termini di presentazione delle domande restano gli stessi: la documentazione va presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Per le domande con inizio di sospensione/riduzione dal 13 luglio 2020, la scadenza ordinaria del 31 agosto 2020 è spostata al 30 settembre 2020.
Proroga a fine settembre anche per l’invio delle domande e dei dati per il pagamento/saldo dei trattamenti di cig, cigd, aso (che scadrebbero nel periodo ricompreso tra il primo e il 31 agosto 2020). In sostanza, anche le domande di cig relative a periodi antecedenti il 12 luglio possono essere trasmesse entro il 30 settembre 2020.